Art. 1

In vigore dal 5 apr 1950
VITTORIO EMANUELE III: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Bulgarograsso e di Veniamo sono aggregati a quello di Appiano Gentile.

Note all'articolo

  • La L. 13 marzo 1950, n. 113, ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) che i comuni di Bulgarograsso e Veniano, aggregati a quello di Appiano Gentile con il presente decreto, sono ricostuiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;1853#art-1

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