Art. 1

In vigore dal 2 nov 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vista l'istanza in data 23 luglio 1927, con cui il podestà di Sant'Odorico, in esecuzione della propria deliberazione 26 gennaio corrente anno, ha chiesto l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di «Flaibano»; Veduta la lettera in data 6 settembre 1927, n. 406510, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi; Visto il parere favorevole espresso dal Commissario straordinario per la provincia di Udine, coi poteri del Consiglio provinciale, con deliberazione 14 luglio 1927; Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Sant'Odorico è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di «Flaibano». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 265, foglio 68. - Sirovich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;1852#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione al comune di Sant'Odorico a mutare la propria denominazione in quella di «Flaibano». — Testo vigente | Portale Normativo