Art. 1
In vigore dal 24 dic 1946
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I comuni di Busano, Camagna di Torino e Rivara, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Rivara.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 445, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Busano, aggregato a quello di Rivara con regio decreto 8 settembre 1927, n. 1792, [...] sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all' entrata in vigore dei decreti suddetti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-08;1792#art-1