Art. 2

In vigore dal 19 ott 1927
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 265, foglio 10. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-08;1791#art-2

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Art. 2 Aggregazione del comune di Sant'Agata Irpina a quello di Solofra. — Testo vigente | Portale Normativo