Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1941#art-1

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Art. 1 Liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Castelfranco Veneto, Mentono Veronese e Villafranca di Verona, per il periodo lo luglio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. — Testo vigente | Portale Normativo