Art. 1

In vigore dal 24 feb 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Sesto Campano, Pozzilli e Concacasale, sono aggregati a quello di Venafro. Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 264, foglio 190. - Sirovich.

Note all'articolo

  • La L. 11 gennaio 1937, n. 55 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono ricostituiti, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i Comuni di Conca Casale, Pozzilli e Sesto Campano aggregati con il presente decreto al comune di Venafro.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1749#art-1

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Art. 1 Aggregazione dei comuni di Sesto Campano, Pozzilli e Concacasale al comune di Venafro. — Testo vigente | Portale Normativo