Art. 2
In vigore dal 11 ott 1927
Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 143. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-19;1701#art-2