Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-19;1576#art-1

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Art. 1 Proroga fino al 30 settembre 1927 del termine stabilito dall'articolo 1 del R. decreto 21 aprile 1927, n. 565, per le promozioni al grado 7° dei funzionari del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti. — Testo vigente | Portale Normativo