Art. 2

In vigore dal 20 ott 1927
Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V. Atti del Governo, registro 265, foglio 5. - Sirovich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1786#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' dell'impianto della polveriera di S. Nicolo' in territorio del comune di Calendasco (provincia di Piacenza). — Testo vigente | Portale Normativo