Art. 2
In vigore dal 20 ott 1927
Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 5. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1786#art-2