Art. 5
In vigore dal 7 ott 1927
Al prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di Verona e quelli di Negrar e di San Martino Buon Albergo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 64. - Sirovich.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1616#art-5