Art. 4

Abrogato

Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437#art-4

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