Art. 2

In vigore dal 4 set 1927
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 172. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1454#art-2

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