Art. 2
In vigore dal 4 set 1927
Al prefetto di Venezia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, che sarà predisposto d'accordo fra le Amministrazioni comunali anzidette o, in difetto o in caso di disaccordo, d'ufficio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 179. - Ferretti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-14;1461#art-2