Art. 1
In vigore dal 19 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I comuni di Scanzo e di Rosciate, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico comune denominato « Scanzorosciate ».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-14;1288#art-1