Art. 1
In vigore dal 19 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Madrid il 7 agosto 1926, fra l'Italia e la Spagna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-07;1281#art-1