Art. 1

In vigore dal 19 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Madrid il 7 agosto 1926, fra l'Italia e la Spagna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-07;1281#art-1

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