Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-30;1428#art-3

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Art. 3 Estensione alla Libia delle disposizioni del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, relativo alla concessione a banche, ditte, istituti ed enti del recapito della loro corrispondenza. — Testo vigente | Portale Normativo