Art. 1

In vigore dal 5 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Vedute le deliberazioni 25 maggio 1927 del podestà di Tagliuno e Calepio; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Tagliuno e Calepio sono uniti in unico comune denominato «Castelli Calepio». Tale unione sarà attuata alle condizioni stabilite dal podestà con le surriferite deliberazioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 262, foglio 80. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-30;1215#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Tagliuno e Calepio in un unico comune denominato «Castelli Calepio» — Testo vigente | Portale Normativo