Art. 1
In vigore dal 5 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione in data 18 settembre 1926, con cui il podestà di Roccamontepiano ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Terranova a quella di S. Rocco;
Visto il parere favorevole espresso dalla Real Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Chieti, coi poteri del Consiglio provinciale, in adunanze 30 settembre 1926 e 3 febbraio 1927;
Veduti i reclami a firma di Subranni Enrico, Subranni Ernesto ed altri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza 15 giugno c. a., cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Roccamontepiano è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Terranova a quella di S. Rocco.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 79. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-30;1214#art-1