Art. 2

In vigore dal 31 lug 1927
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 262, foglio 44. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-30;1177#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di Alme', Villa d'Alme' e Bruntino in un unico Comune denominato « Alme' con Villa ». — Testo vigente | Portale Normativo