Art. 2

In vigore dal 6 ago 1927
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 262, foglio 92. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-23;1227#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di Mandello del Lario e di Rongio in un unico Comune denominato Mandello del Lario. — Testo vigente | Portale Normativo