Art. 1

In vigore dal 6 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Gazzada e di Schianno sono uniti in unico Comune denominato « Gazzada-Schianno ». Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 262, foglio 90. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-16;1225#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Gazzada e Schianno in un unico Comune denominato « Gazzada-Schianno ». — Testo vigente | Portale Normativo