Art. 1
In vigore dal 15 lug 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la deliberazione 20 agosto 1926, con cui il podestà di Costa Volpino ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Branico alla frazione Corti Sant'Antonio, località «La Morte»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Real Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, in adunanza 16 marzo c. a., coi poteri del Consiglio provinciale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 18 maggio c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciali, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n.2839, nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:
II comune di Costa Volpino è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Branico alla frazione Corti Sant'Antonio, località «La Morte».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 131. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-02;1030#art-1