Art. 2
In vigore dal 15 lug 1927
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 129. - Ferretti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-02;1028#art-2