Art. 1
In vigore dal 15 lug 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Vedute le deliberazioni 2 dicembre 1926 e 12 febbraio 1927 del podestà di Vilminore, nonché 13 dicembre 1926 e 18 marzo 1927 del podestà di Oltrepovo;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Vilminore ed Oltrepovo sono riuniti in unico comune denominato «Vilminore di Scalve».
Tale riunione sarà attuata alle condizioni stabilite dai due podestà con le surriferite deliberazioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 126. - Ferretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-02;1025#art-1