Art. 3

In vigore dal 28 giu 1927
Al Prefetto di Piacenza è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali tra gli enti interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 261, foglio 47. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-22;870#art-3

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