Art. 2

In vigore dal 2 lug 1927
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di, farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 261, foglio 71. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-19;902#art-2

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