Art. 1
In vigore dal 28 giu 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la domanda in data 26 febbraio 1926, con cui il podestà di Tiglieto ha chiesto, in esecuzione di analoga deliberazione del Commissario prefettizio in data 21 febbraio 1926, l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Badia a quella di Montecalvo e propriamente nella località a «Casavecchia»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Real Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Genova, coi poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 7 aprile 1926;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza 4 aprile corrente anno;
Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Tiglieto è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Badia a quella di Montecalvo e propriamente nella località «Casavecchia».
Ordiniamo che il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 48. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-19;871#art-1