Art. 3
In vigore dal 17 giu 1927
Al Prefetto di Terni è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, da predisporsi d'accordo fra le Amministrazioni comunali di Terni ed Acquasparta o, in caso di dissenso, d'ufficio, in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta col presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 2. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;813#art-3