Art. 2
In vigore dal 9 giu 1927
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 165. - Ferretti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-08;771#art-2