Art. 2

In vigore dal 9 giu 1927
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 260, foglio 163. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-08;769#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di Merate e di Novate Brianza in un unico Comune denominato Merate. — Testo vigente | Portale Normativo