Art. 1
In vigore dal 27 mag 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Veduto l' della legge 23 dicembre 1926, n. 2246;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Pione, quale risulta costituito dall' della legge 23 dicembre 1926, n. 2246, è aggregato a quello di Bardi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 74. - Ferretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-28;674#art-1