Art. 1
In vigore dal 2 giu 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo c. a., n. 383;
Vista la lettera in data 22 febbraio c. a., n. 391746, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale poste e telegrafi;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I comuni di Bondione e di Lizzola sono riuniti in un unico Comune denominato Bondione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;712#art-1