Art. 2
In vigore dal 19 mag 1927
Il comune di Pisa corrisponderà annualmente a quello di Bagni San Giuliano la somma di L. 3314.25, quale corrispettivo per la cessione dei territori suindicati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 8. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;600#art-2