Art. 1

In vigore dal 19 mag 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Veduto il R. decreto 29 novembre 1925, n. 2311, con il quale è stato provveduto all'ampliamento del territorio del comune di Bagni della Porretta; Veduto il progetto di delimitazione dei confini fra Bagni della Porretta e Castel di Casio, approvato dal Consiglio di quest'ultimo Comune con deliberazione 5 aprile 1926, e dal podestà di Bagni della Porretta con deliberazione 29 maggio 1926; Veduta la deliberazione 2 maggio 1926 del Consiglio provinciale di Bologna; Vedute le convenzioni stipulate fra i rappresentanti di Bagni della Porretta e quelli di Castel di Casio e Granaglione rispettivamente in data 16 marzo e 24 aprile 1926 per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni medesimi; Vedute le deliberazioni 5 aprile 1926 del Consiglio comunale di Castel di Casio, 11 aprile 1926 del Consiglio comunale di Bagni della Porretta, 4 maggio 1926 del podestà di Granaglione, 2 giugno 1926 del podestà di Bagni della Porretta e 23 dicembre 1926 del podestà di Castel di Casio, che approvano le convenzioni surriferite; Veduto il parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza 23 giugno 1926; Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; Abbiamo decretato e decretiamo: . I confini tra i comuni di Bagni della Porretta e Castel di Casio sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 15 maggio 1926 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Bologna. Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;599#art-1

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