Art. 1 Approvazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930. — Testo vigente | Portale Normativo