Art. 3

In vigore dal 13 mag 1927
L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di due anni dalla data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 259, foglio 142. - Ferretti. --------------- N.B. - La planimetria verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-10;554#art-3

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