Art. 1

In vigore dal 19 apr 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza del Segretario generale della Sacra Congregazione «de Propaganda Fide» diretta ad ottenere che l'«Istituto per le missioni estere», con sede in Milano, eretto con Nostro decreto 26 agosto 1926, sia fuso con il «Seminario Pontificio per le missioni dei SS. Apostoli Pietro e Paolo», avente sede in Roma, ed assuma il nome di «Pontificio Istituto per le missioni estere» conservando la sede in Milano; Ritenuto che, per effetto della fusione anzidetta, il «Seminario Pontificio dei SS. Pietro e Paolo» in Roma rimane come filiale del «Pontificio Istituto per le missioni estere»; Visti i pareri del Prefetto e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano; Visto l' del Codice civile e l'art. 16, ultimo capoverso, della legge 13 maggio 1871, n. 214, serie 2ª; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'Istituto per le missioni estere, con sede in Milano, è fuso con il Seminario Pontificio per le missioni dei SS. Apostoli Pietro e Paolo con sede in Roma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-10;393#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Fusione dell'Istituto per le missioni estere, con sede in Milano, con il Seminario Pontificio per le missioni dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo