Art. 1

In vigore dal 2 apr 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vista la domanda 13 gennaio corrente anno con cui il podestà di Calolzio e di Corte, in esecuzione delle deliberazioni commissariali rispettivamente del 21 e del 23 novembre 1926, ha chiesto la fusione dei due Comuni in unico ente da denominarsi Calolziocorte; Visto il parere favorevole espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, in adunanza 29 dicembre 1926, coi poteri del Consiglio provinciale; Udito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza 16 febbraio corrente anno, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate; Vista la nota 22 febbraio corrente anno n. 36080, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - dichiara che nulla osta a che al nuovo ente sia attribuita la denominazione di Calolziocorte; Vista la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Calolzio e di Corte sono uniti in unico Comune denominato Calolziocorte. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 258, foglio 94. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-02-27;305#art-1

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Art. 1 Unione dei comuni di Calolzio e di Corte in unico comune denominato Calolziocorte. — Testo vigente | Portale Normativo