Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-02-06;268#art-3

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Art. 3 Collocamento a riposo del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, e trattamento economico da farsi agli ex impiegati del Ministero dei lavori pubblici collocati a riposo incaricati di eseguire collaudi. — Testo vigente | Portale Normativo