Art. 1
In vigore dal 27 feb 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che reca disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio del caffè torrefatto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, diretto a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio del caffè torrefatto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, Munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo - Rocco -
Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti dei Governo, registro 257. foglio 71 - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-19;2415#art-1