Art. 1

In vigore dal 11 feb 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vista la domanda con cui il podestà di Valdinizza, in esecuzione della deliberazione 23 agosto 1925 del Consiglio comunale, chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Poggio Ferrato a quella di Casa Schiavo; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Pavia in adunanza 26 giugno 1926; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza del 1° dicembre c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate; Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Valdinizza è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Poggio Ferrato a quella di Casa Schiavo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 256, foglio 174. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-19;2355#art-1

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