Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-05;2240#art-1

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Art. 1 Contributo a favore del Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilita', la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale. — Testo vigente | Portale Normativo