Art. 1

In vigore dal 13 gen 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Veduta la deliberazione 1° agosto 1924, con cui la Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, ha espresso parere per la fusione dei comuni di Cauria e Salorno; Vedute le deliberazioni 27 maggio 1924 del Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Salorno e 9 giugno 1924 del Consiglio comunale di Cauria; Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Salorno e Cauria sono riuniti in unico Comune con capoluogo Salorno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1926. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1926. Atti del Governo, registro 255, foglio 146. - Coop
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2163#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Salorno e Cauria in unico Comune con capoluogo Salorno. — Testo vigente | Portale Normativo