Art. 2

In vigore dal 12 gen 1927
Con successivo decreto sarà provveduto alla separazione patrimoniale fra gli enti interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1929. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926. Atti del Governo, registro 255, foglio 133. - Coop
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-25;2142#art-2

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