Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-04;1925#art-4

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Art. 4 Determinazione del numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, delle sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta, e dei riparti di correzione e stabilimenti militari di pena. — Testo vigente | Portale Normativo