Art. 1

In vigore dal 10 dic 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente disposizioni per l'industria delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali; Visti il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2035, contenente norme per l'esecuzione dell'art. 5 del R. decreto-legge predetto; il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361; il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, che approva il testo unico delle leggi sanitarie; il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento generale sanitario; il R. decreto 3 agosto 1890, n. 7045, che approva il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti e sulle bevande; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento per le fabbriche di conserve alimentari, preparate con sostanze vegetali, che sarà vidimato e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'economia nazionale e per l'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926. Atti del Governo, registro 254, foglio 119. - Coop
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-10-14;1927#art-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento per le fabbriche di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. — Testo vigente | Portale Normativo