Art. 1
In vigore dal 19 nov 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 192 e seguenti del Codice per la marina mercantile;
Visto il regolamento per la esecuzione del Codice medesimo approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata l'unita modifica all'art. 27 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.
Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a disporre che, a partire dalla scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 39 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio, approvato con R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, il Commissario straordinario per il corpo dei piloti di Venezia continui nello stesso incarico con le funzioni stabilite dall'art. 27 del regolamento suddetto modificato come sopra.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 94. - Coop
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-10-07;1902#art-1