Art. 12
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-09-26;1719#art-an-12-6
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Il testo originario dell'articolo non è più presente in quanto l'intero provvedimento è stato abrogato. L'atto riguardava storicamente il riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista. Attualmente la disposizione non produce più alcun effetto giuridico.
La norma faceva parte dell'atto di riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista, ma risulta formalmente abrogata dal legislatore per eliminarla dall'ordinamento.
Trattandosi di una norma totalmente abrogata, non si applica più ad alcun soggetto.
Un ente o un cittadino che oggi intenda fare riferimento alle regole o allo status previsti da questo articolo non può farlo, poiché l'intera normativa è stata soppressa e non ha più vigore.
L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto l'abrogazione totale dell'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.