Allegato N. 7

Art. 12

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
Allegato N. 7- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-09-26;1719#art-an-12-6

In sintesi

Il testo originario dell'articolo non è più presente in quanto l'intero provvedimento è stato abrogato. L'atto riguardava storicamente il riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista. Attualmente la disposizione non produce più alcun effetto giuridico.

Perché esiste questa norma

La norma faceva parte dell'atto di riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista, ma risulta formalmente abrogata dal legislatore per eliminarla dall'ordinamento.

A chi si applica

Trattandosi di una norma totalmente abrogata, non si applica più ad alcun soggetto.

Esempio pratico

Un ente o un cittadino che oggi intenda fare riferimento alle regole o allo status previsti da questo articolo non può farlo, poiché l'intera normativa è stata soppressa e non ha più vigore.

Cosa è cambiato

L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto l'abrogazione totale dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 12 è ancora in vigore?No, l'intero provvedimento è stato espressamente abrogato dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.
Cosa prevedeva originariamente il provvedimento?Il provvedimento disponeva il riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista.
Quale norma ha disposto la cancellazione di questo articolo?L'abrogazione dell'intero testo è stata disposta dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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