Art. 1
In vigore dal 31 dic 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la domanda e la deliberazione con cui il comune di Cividale del Friuli chiede la creazione di un Regio liceo classico, per il mantenimento del quale si obbliga a corrispondere allo Stato il contributo annuo stabilito dalla tabella annessa al Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, ed a sostenere gli oneri previsti dall'art. 103 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A decorrere dal 1° ottobre 1926 è istituito in Cividale del Friuli un Regio liceo classico, che formerà un unico istituto col Regio ginnasio colà esistente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-09-16;2068#art-1