Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1767#art-1

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Art. 1 Contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. — Testo vigente | Portale Normativo